Il Decreto Rilancio (D.M. n° 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 77 de 17 luglio 2020), prevede degli incentivi fiscali “incredibili” pari al 110% delle spese sostenute per ristrutturare e recuperare il patrimomio edilizio esistente. Tali ecobonus si applicano anche ai progetti di demolizione e ricostruzione (anche quelli con riduzione del volume urbanistico) che si configurano, come spiegato in questo articolo, come interventi di ristrutturazione edilizia e quindi possono usufruire degli interessantissimi incentivi fiscali.
Quindi è possibile acqusitare una vecchia casa, demolirla, ricostruire di fatto un edificio nuovo all’avanguardia, antisismico e passivo, ed usufruire nel contempo degli importanti incentivi fiscali sottoriportati; nel caso non avessi un grande reddito (e quindi una capienza fiscale adeguata) niente paura: i crediti si possono cedere alle banche o ai fornitori!!
Con ecobonus genericamente si intendono tutte quelle agevolazioni previste dallo Stato per i proprietari di immobili che decidono di effettuare interventi volti a migliorare l’efficienza energetica o il comportamento sismico della struttura (sismabonus).
Il Decreto Rilancio prevede per i seguenti interventi edilizi, l’incentivo fiscale pari al 110% dell’importo di spesa sostenuto (nel rispetto dei massimali di spesa previsti) dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, che può essere usufruito dal Proprietario (o titolare di altro diritto reale sull’immobile) in 5 anni, o ceduto alle Imprese che hanno realizzato i lavori (in cambio di uno sconto immediato in fattura del 100%), le quali a loro volta, possono cedere tale bonus fiscale ai propri fornitori o alle banche.
Gli interventi oggetto di ecobonus del 110% sono:
- Isolamento termico dell’edificio: gli interventi devono riguardare oltre il 25% dell’involucro edilizio dell’immobile, con tetto di spesa massimo di 50.000 euro riferita a ogni singola unità immobiliare (per case singole o villette a schiera); Sono compresi la realizzazione di cappotto termoisolante, l’isolamento della copertura e dell’isolamento del pavimento contro terra (o verso ambiante non riscaldato). Nel caso di condomini il massimale è ridotto a 40’000 euro per unità per condomini composti da 2 ad 8 unità immobiliari, e a 30’000 euro per unità per condomini più grandi (composti da più di otto unità immobiliari)
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria nelle parti comuni dei condomini: l’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A. Tetto di spesa fissato a 20.000 euro per ogni unità immobiliare per condomini composti fino ad un massimo di otto unità immobiliari e 15’000 euro per unità per condomini più grandi.
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari o villette a schiera per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria (non appartamenti in un condominio, si intende case singole). Tetto massimo fissato a 30.000 euro.
- Interventi di miglioramento sismico (sismabonus) degli edifici che si trovano in zone sismiche 1, 2, 3 (esclusa la zona 4) per un massimale di 96’000 euro per unità immobiliare.
- Per l’installazione di impianti fotovoltaici per un massimo di 48’000 euro e comunque per un limite di spesa pari a 2400 euro per Kw. Nel caso di interventi di cui all’art 3 comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. (cioè relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanisitca).
- Per l’installazione di sistemi di accumulo (batterie) di impianti fotovoltaici col massimale di 48’000 euro col limite di 1000 euro per kw di potenza di accumulo installata.
- Per l’installazione di colonnine di ricarica per le automobili.
Oltre alle suddette detrazioni, anche i precedenti interventi relativi all’Ecobonus, nel caso siano realizzati congiuntamente coi gli interventi trainanti di cui sopra, possono accedere ad una detrazione pari al 100%, quali ad esempio:
- sostituzione di serramenti: massimale di 60’000 euro;
- riqualificazione energetica: 100’000 euro (in questo caso però è da valutare bene la convenienza di quale detrazione utilizzare, infatti all’interno della riqualificazione energetica sono compresi tutti gli interventi di isolamento delle facciate, copertura, sostituzione dei serramenti ed impianti di riscaldamento e raffrescamento);
- installazione di pannessi solari per la produzione di acqua calda sanitaria: massimale di 60’000 euro;
- realizzazione di schermature solari: 60’000 euro;
Le detrazioni fiscali di cui a precedenti punti si applicano agli interventi effettuati: dai condomìni, dalle persone fisiche (solo se relativi all’abitazione principale ed ad una sola seconda casa), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) , dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus e Società sportive dillettantistiche.
Per usufruire delle detrazioni fiscali previste nel Decreto Rilancio sono necessarie delle Asseverazioni redatte dal vostro tecnico di fiducia.
Attualmente (dicembre 2024) il suberbonus 110% è di fatto in fase di “chiusura” infatti la norma prevede solo il completamento dei progetti già avviati con percentuale ridotta al 70% per il 2024 e al 65% per i lavori realizzati nel 2025. E’ da capire cosà farà il Governo italiano nella finanziaria che verrà approvata a fine anno…
Nel caso tu sia interessato a valutare la possibilità di usufruire dedegli importanti incentivi fiscali previsti dal Decreto Rilancio (ecobonus e sismabonus e superbonus), contattaci senza remore allo 0445-381652 oppure scrivi a info@studiodallalibera.com per fissare un primo appuntamento gratuito con l’ing. Giancarlo Dalla Libera in persona.
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