Come ormai è noto, specie a causa degli eventi drammatici che hanno sconvolto il nostro Paese negli ultimi mesi in Centro Italia, il territorio italiano è classificato come ZONA SISMICA per la totalità della sua estensione: con l’ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 tutti i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie principali.
In particolare la regione Veneto è classificata per la maggior parte del suo territorio nella Zona 3, caratterizzata da una bassa sismicità, che però in particolari contesti geologici può vedere amplificati i propri effetti, e in parte in Zona 2 (vedi figura 1). A questo proposito si ricordano terremoti di notevole entità, come ad esempio quelli del 1511 e del 1695, entrambi di magnitudo 6.5 Richter. Il primo sisma, con epicentro in Slovenia, fece 12’000 morti e produsse ingenti danni in tutto il territorio Veronese; il secondo, con epicentro ad Asolo (Treviso), fece 400 morti e provocò enormi distruzioni nella zona epicentrale e gravi crolli nelle città di Vicenza e Bassano (Vicenza).
Figura 1: classificazione sismica del territorio veneto
Ricordiamo inoltre che anche la provincia di Perugia, devastata dal sisma degli ultimi mesi, è in parte classificata in zona 3, così come gran parte del territorio emiliano (provincie di Modena, Ferrara, Mantova), anch’esso colpito rovinosamente dalle scosse del 2012, con la scossa più forte avente una magnitudo pari a 5,9 Richter. Perciò, tenendo conto dei valori considerati dalla normativa italiana per i tempi di ritorno dei terremoti, pari a 475 anni (per quanto riguarda lo stato limite di salvaguardia della vita SLV), possiamo affermare che la probabilità che possa verificarsi nei prossimi anni, in Veneto, un altro evento sismico importante, è decisamente alta. Non vogliamo fare certo allarmismo, ma è importante che si cominci a ponderare bene il rischio sismico per quello che è: imprevedibile e devastante.
Ecco il motivo per sfruttare al meglio l’occasione fornita dal Sisma Bonus 2017, la nuova detrazione fiscale approvata nel testo della legge di Bilancio, che prevede la possibilità di fruire di un maggior incentivo nel caso in cui si effettuino interventi di adeguamento o miglioramento sismico certificati, sia su abitazioni che su condomini, compresi anche gli edifici adibiti ad attività produttive.
C’è differenza fra adeguamento e miglioramento sismico? La differenza c’è, è notevole e comporta una netta distinzione sulla tipologia degli interventi da effettuare sugli edifici:
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per adeguamento si intendono tutti interventi mirati a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalla norma; ciò significa che secondo, la N.T.C. 2008, l’obbligo è quello di raggiungere una resistenza al sisma pari a quella di un edificio di nuova costruzione. Inoltre è obbligatorio effettuare l’adeguamento sismico ogniqualvolta si decida di:
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sopraelevare la costruzione;
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ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione
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apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%.
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per miglioramento si intendono tutti gli interventi che permettono di aumentare la sicurezza strutturale esistente senza raggiungere i livelli di un adeguamento sismico: a differenza di quest’ultimo infatti, non essendoci limiti da raggiungere, si ha l’obbligo di indicare il valore finale a cui ci si è attestati a seguito dell’intervento eseguito.
Vengono perciò ad essere classificati come interventi di adeguamento sismico tutti quelli che caratterizzano una ristrutturazione edilizia, in quanto sono interventi che prevedono una revisione dell’edificio esistente, spesso con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e destinazione d’uso.
Per quanto riguarda invece il restauro conservativo, gli interventi che lo caratterizzano, essendo finalizzati all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali, ricadono nella categoria del miglioramento sismico strutturale.
Entriamo quindi nel merito del Sisma Bonus 2017: in che cosa consiste e chi può beneficiarne?
Il decreto è rivolto ai proprietari di edifici adibiti ad uso residenziale, prima e seconda casa, ad uso produttivo e ai condomini, qualora gli interventi da effettuare sulle costruzioni siano di adeguamento o di miglioramento sismico.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16 – bis , comma 1, lettera i) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
Qualora dalla realizzazione degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.
La valutazione dell’edificio per l’assegnazione della rispettiva classe di rischio sismico può essere effettuata solo da tecnici incaricati appositamente, architetti ed ingegneri qualificati, i quali devono definire la classe sismica ed effettuare una valutazione sulla sicurezza dell’edificio per lo stato limite di danno (SLD) e lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), in funzione delle caratteristiche intrinseche di resistenza al sisma della costruzione e ai danni producibili dal terremoti futuri.
La valutazione va eseguita sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto (nel rispetto delle NTC 2008) e a seguito di questa la classe di rischio è definita in funzione del costo dei danni relativamente a ciascun stato limite e all’indice di sicurezza che il tecnico avrà opportunamente calcolato. Le classi di rischio sismico diventano complessivamente 8, dalla A+ alla G.
Qualora gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico con passaggio dell’edificio ad una o due classi di rischio inferiori siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta saranno rispettivamente, nella misura del 75% e dell’85%. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi sopra descritti rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Le detrazioni in oggetto non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
Per poter usufruire degli incentivi è necessario che i Committenti si affidino a professionisti laureati esperti del settore (ingegneri od architetti), che possano seguirli in tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione dei lavori. Siamo a disposizione per informazioni o chiarimenti.
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